Il tirocinio formativo e di orientamento è stato introdotto dalla legge 196 del 24 giugno 1997 , regolamentato dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e D.L. 138/2011 per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il Tirocinio formativo e di orientamento (che non costituisce un rapporto di lavoro) è un periodo di formazione on the job che permette di realizzare un’importante esperienza pratico-professionale all’interno di una realtà lavorativa che arricchisce e qualifica il curriculum personale.
Il periodo di tirocinio è utile, d’altro canto, all’Azienda per valutare le potenzialità, le capacità e le caratteristiche professionali del tirocinante ospitato.
I SOGGETTI PROTAGONISTI
soggetti coinvolti nella stipula di un contratto di tirocinio sono tre:
1) L’ Ente promotore: sono i soggetti che si occupano della redazione dei documenti, della gestione amministrativa e dell’attivazione del tirocinio. Tra gli altri: Enti di formazione riconosciuti ed accreditati per l’orientamento, CPI, Università, Istituti Scolastici,;
2) Il Tirocinante: soggetti di qualsiasi età (minimo 16 anni) interessati ad un inserimento lavorativo presso la struttura ospitante;
3) L’ Azienda ospitante: l’organizzazione presso la quale viene svolto il tirocinio.
Il tirocinio formativo e di orientamento può essere attivato da qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato, nella misura di:
– 1 tirocinante per un totale di massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato
– 2 tirocinanti per un organico compreso tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato
– il 10% della forza lavoro per un organico composto da oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato
DURATA
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